Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, redatto secondo quanto previsto dal co. 2 dell'art. 16 d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e sulla base delle linee guida pubblicate dalla FIPE, si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività della S.S.D.R.L. PUSH & PULL STRENGTH ACADEMY (di seguito solo 'Società'), indipendentemente dal ruolo svolto, al fine di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.
Il presente Modello e il Codice di condotta, saranno aggiornati con cadenza almeno quadriennale secondo le disposizioni del CONI, in specie delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e della FIPE tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
Il presente Modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi, violenze e dalle condotte discriminatorie redatto dalla FIPE e verrà pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Safeguarding Officer della Federazione insieme alla nomina del Responsabile, contro abusi, violenze e discriminazioni, della Società.
Art. 1 – Finalità
Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, discriminazione o violenza di genere per ragioni di etnia, religione, disabilità, convinzioni personali, età, orientamento sessuale sui Tesserati, specie se minori d'età.
Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Il presente documento costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti i Tesserati sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
- la promozione dei diritti di cui al precedente comma;
- la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- l'individuazione e l'attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politiche di prevenzione, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di violenza, abuso, discriminazione e tutela dei segnalanti;
- l'informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- la partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FIPE nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche della Società.
Art. 2 – Campo di applicazione
I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
- i tesserati FIPE ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico, presso la Società;
- tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.
Art. 3 – Condotte rilevanti
Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento ogni condotta ostativa al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e nello specifico:
- L'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- L'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- La molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- L'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- L'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect"): il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- L'incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- L'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- Il bullismo o cyberbullismo (se condotto online): qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti volti a intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento;
- I comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- L'abuso dei mezzi di correzione: la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.
Art. 4 – Principi
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:
- assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- riservare ad ogni Tesserato attenzione, rispetto, impegno, e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
- segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- in caso di atleti minorenni, ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.
Art. 5 – Tutela dei minori
La Società, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuta a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Consiglio Direttivo della Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIPE.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi né essere stato sottoposto a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell'ambito della Società (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione su sito internet o altri canali telematici, se nella disponibilità della Società, del nominativo e dei contatti).
Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.
La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata dal Consiglio Direttivo ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIPE. La Società provvede alla sostituzione con le modalità di cui ai precedenti commi.
Il Responsabile è tenuto a:
- vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito della Società ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- recepire le indicazioni della FIPE e del Safeguarding Officer Federale e fornire elementi utili per l'aggiornamento del Modello organizzativo e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche della Società.